Organi della Scuola

La Scuola Organi della Scuola


Direttore della Scuola

Fausto LONGO

Vice-direttore

Anna FILIGENZI

Giunta

Renata CANTILENA - Matteo D'ACUNTO - Roberta GIUNTA - Chiara Maria LAMBERT - Fausto LONGO

Consiglio

Il Consiglio è composto dai docenti che svolgono attività didattica all’interno della Scuola e da un rappresentante degli studenti per ciascun anno del corso; i docenti a contratto partecipano con diritto di voto consultivo.

Commissione didattica paritetica

Roberta GIUNTA, Andrea D'ANDREA, Mauro MENICHETTI, Chiara Maria LAMBERT - Michele SCAFURO - Davide SICA

Delegati per i Tirocini

Marco GIGLIO, Eliana MUGIONE

Delegati per i Laboratori

Marco GIGLIO, Luigi VECCHIO

Delegati per Sito web e Comunicazione

Chiara ZAZZARO, Carmine PELLEGRINO, Alfredo SANTORO

Delegati per Disabilità/DSA,Sicurezza, Emergenze e Visite mediche

Matteo D’ACUNTO, Chiara Maria LAMBERT

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici della Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici “Tra Oriente e Occidente”, istituita presso l’Università degli Studi di Salerno e presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, secondo quanto previsto dalM. 31 gennaio 2006 e in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 270/2004. Ciascun anno di corso ha una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative fissata, di norma, nel mese di gennaio. L’attività didattica può essere articolata in semestri e/o annualità.

  • La Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici “Tra Oriente e Occidente” è incardinata presso l’Università degli Studi di Salerno e, nello specifico, afferisce al Dipartimento di Scienze del Patrimonio L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” contribuisce alle attività della Scuola attraverso il suo Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo.

Articolo 2 - Organi della Scuola di Specializzazione

Sono organi della Scuola di Specializzazione:

  1. Il Direttore;
  2. La Giunta;
  3. Il Consiglio della Scuola.

Articolo 3 - Direttore della Scuola

Il Direttore rappresenta la Scuola e ne sovrintende e coordina le attività; ha la responsabilità amministrativa degli atti preordinati al regolare funzionamento della Scuola e della regolare tenuta delle attività formative.

  • Il Direttore:
  1. Convoca il Consiglio della Scuola, lo presiede e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
  2. Presiede e coordina l’attività della Giunta;
  3. Svolge, nell’ambito della conduzione della Scuola di Specializzazione, le funzioni proprie del Presidente di Consiglio Didattico dei corsi di studio;
  4. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell’Ateneo dove la Scuola è amministrativamente incardinata;
  5. Adotta provvedimenti d’urgenza su materie di competenza del Consiglio della Scuola, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.
  • Il Direttore designa, tra i membri della Giunta della Scuola, un Direttore vicario - incardinato nell’altro Ateneo consorziato - che lo supplisce in caso di assenza o impedimento.
  • Il Direttore è eletto tra i professori a tempo pieno che fanno parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
  • Il Direttore della Scuola è eletto, a scrutinio segreto, dai professori e ricercatori universitari nonché dai rappresentanti degli Allievi che compongono il Consiglio della Scuola.

Per le elezioni, il Decano della Scuola, cioè il Professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica, convoca gli aventi diritto in apposita adunanza. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

  • Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione. In caso di mancata elezione nella seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel corso dell’ultima votazione, risultando eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
  • Il Direttore è nominato con decreto dei Rettori delle due Università consorziate; dura in carica 3 anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
  • Al Direttore della Scuola si applicano i casi di incompatibilità e ineleggibilità previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo dove la Scuola è amministrativamente incardinata.

Articolo 4 - Giunta della Scuola

La Giunta è composta dal Direttore e da 4 docenti, tra i Professori e i Ricercatori, eletti insieme al Direttore e ratificati dal Consiglio. I quattro componenti della Giunta devono essere in numero paritario tra i due Atenei consorziati (due docenti dell’Ateneo di Salerno e due dell’Ateneo dell’Orientale). La Giunta decade con la scadenza del mandato del Direttore.

  • La Giunta affianca il Direttore nella programmazione, conduzione e gestione della Scuola.

Articolo 5 - Composizione del Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è costituito da:

  1. professori e ricercatori universitari che svolgono attività didattica all’interno della Scuola così come indicato nell’offerta formativa erogata e programmata;
  2. docenti a contratto che svolgono attività didattica all’interno della Scuola;
  3. da una rappresentanza degli Allievi pari ad uno studente per anno.
  • I titolari di contratto di insegnamento partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e non vanno computati per la determinazione del numero legale.
  • I rappresentanti degli Allievi della Scuola contribuiscono al numero legale solo se presenti.

Articolo 6 - Compiti del Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti la programmazione, l’organizzazione, la gestione e la valutazione delle attività formative della Scuola.

In particolare, il Consiglio della Scuola:

  1. svolge funzioni propositive e consultive nei confronti dei dipartimenti di riferimento, in materia di progettazione e programmazione didattica e propone il regolamento di funzionamento e didattico della Scuola nonché eventuali modifiche/integrazioni all’ordinamento didattico della stessa;
  2. svolge funzioni deliberative in relazione alla carriera ed al percorso formativo dello specializzando, nonché nelle materie concernenti l’organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola medesima;
  3. individua le strutture esterne per lo svolgimento delle attività di tirocinio e stage da parte degli specializzandi e propone la stipula delle relative convenzioni;
  4. autorizza gli Allievi allo svolgimento di attività formative all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale e riconosce gli studi svolti dagli studenti all’estero;
  5. concede l'eventuale nulla osta in ordine alle domande di trasferimento a Scuole di specializzazione di altri Atenei e delibera l'accoglimento di Allievi provenienti da Scuole di specializzazione di altri Atenei;
  6. mette in atto le azioni finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della qualità della didattica e dei tirocini professionali;
  7. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell’Ateneo in cui è amministrativamente incardinata la Scuola.
  • Il Consiglio della Scuola può istituire commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.
  • Per lo svolgimento e la validità delle adunanze e delle deliberazioni nelle stesse adottate, così come per la verbalizzazione delle sedute, si applicano le disposizioni sul funzionamento degli organi collegiali del Regolamento generale di Ateneo in cui è amministrativamente incardinata la Scuola.

Articolo 7 - Elezione della rappresentanza degli Allievi

I rappresentanti degli Allievi durano in carica 2 anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

  • Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli Allievi regolarmente iscritti alla Scuola alla data delle elezioni.
  • Ove un rappresentante consegua il diploma o comunque perda la qualità di Allievo prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti ovvero mediante elezioni suppletive; il mandato del sostituto termina con quello degli altri rappresentanti in carica.

Articolo 8 - Obiettivi formativi della Scuola

La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della conoscenza, tutela, conservazione e restauro, gestione e valorizzazione, fruizione, digitalizzazione e comunicazione del patrimonio archeologico;

  • Il percorso formativo è organizzato in ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi e in quattro curricula professionalizzanti, relativi ai settori scientifico-disciplinari di carattere archeologico.
  • La formazione prevede:
  • l’approfondimento delle discipline archeologiche relative alla conoscenza del patrimonio architettonico, figurativo e dei documenti della cultura materiale nei diversi ambiti geografici e cronologici tra Oriente e Occidente.
  • Sono altresì considerate indispensabili, per una corretta preparazione professionale:
  • le discipline relative alla tutela, valorizzazione e didattica del museo, delle evidenze insediamentali e territoriali e del parco archeologico;
  • le discipline relative alla conservazione dei beni archeologici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali innovative necessarie al restauro ed alla conservazione dei beni culturali;
  • le discipline necessarie ad acquisire competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, nell’ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;
  • le discipline miranti a fornire conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali ed alla loro tutela giuridica.
  • Gli specializzati devono essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità:
  • Nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
  • Nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio archeologico nei diversi ambiti geografici e cronologici tra Oriente e Occidente;
  • In strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio archeologico nei diversi ambiti geografici e cronologici tra Oriente e Occidente;
  • In organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici o uffici tecnici operanti nel settore del patrimonio e archeologico nei diversi ambiti geografici e cronologici tra Oriente e Occidente;
  • Nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all’analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio e archeologico nei diversi ambiti geografici e cronologici tra Oriente e Occidente;
  • Nella gestione e manutenzione di singoli monumenti o siti archeologici in Italia e all’estero, nei diversi ambiti geografici e cronologici tra Oriente e

Articolo 9 - Norme finali

Modifiche al presente Regolamento possono essere richieste esclusivamente dai membri di diritto del Consiglio della Scuola e sono approvate dal Consiglio stesso e ratificati dagli organi collegiali dei due Atenei consorziati.